stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.409. in Assemblea riferita al C. 2617-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/04/2015  [ apri ]
8.409.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis) istituzione di contingenti di Corpi civili di pace con la finalità di promuovere: la prevenzione dei conflitti armati, la pace, la riconciliazione e la mediazione tra le parti, la promozione dei diritti umani, la solidarietà internazionale, l'educazione alla pace nel mondo o il dialogo interreligioso, la sicurezza umana intesa come sicurezza sociale, ambientale, economica e culturale nelle zone a rischio di conflitto armato, nelle zone in cui è in atto un conflitto armato e nelle zone di post conflitto, per garantire condizioni di dialogo e di convivenza tra i popoli.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, a integrazione delle risorse assegnate annualmente in sede di legge di stabilità, si provvede nei limiti delle maggiori risorse derivanti dai commi 3-ter e 3-quater.
  3-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

  b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».