Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le seguenti: dall'Agenzia per il terzo settore, da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le seguenti: l'Agenzia per il terzo settore;
dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. A copertura degli oneri conseguenti dall'attuazione del comma 1, si provvede nei limiti delle risorse di cui ai successivi commi.
3-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».