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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.325. in Assemblea riferita al C. 2617-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/04/2015  [ apri ]
7.325.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le seguenti: dall'Agenzia per il terzo settore, da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

  Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le seguenti: l'Agenzia per il terzo settore;

  dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. A copertura degli oneri conseguenti dall'attuazione del comma 1, si provvede nei limiti delle risorse di cui ai successivi commi.
  3-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
  b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».