Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i) previsione della tracciabilità di tutti i corrispettivi tra amministrazioni pubbliche e imprese sociali o cooperative sociali nonché nei confronti dei lavoratori, negli acquisti o forniture di produzioni e scambio di servizi di utilità sociale e nei confronti dei fornitori, esclusivamente attraverso bonifici bancari o postali.