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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.381. in Assemblea riferita al C. 2617-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/04/2015  [ apri ]
4.381.

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
  n-bis) prevedere l'istituzione di una Autorità indipendente di monitoraggio, vigilanza e controllo, con compiti anche ispettivi sull'attività degli Enti di cui alla presente legge, anche al fine di contrastare possibili abusi e condotte elusive attraverso l'utilizzo di forme giuridiche nate per finalità assistenziali e solidaristiche. L'Autorità potrà, tra l'altro: a) verificare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale; b) verificare l'attività svolta anche in funzione delle finalità statutarie dell'ente, con particolare riguardo agli appalti e agli affidamenti; c) verificare i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento e la rispondenza e il rispetto degli enti alla normativa vigente sia ex ante (all'atto della costituzione) che ex post; d) svolgere compiti consultivi riguardo l'attività della Presidenza del Consiglio di cui alla precedente lettera n). Per dette finalità l'Autorità si può avvalere della collaborazione per quanto di competenza con i ministeri interessati, con l'Agenzia delle entrate. L'Autorità è tenuta a informare delle funzioni svolte i soggetti interessati.

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera n-bis), si provvede nei limiti del gettito derivante dalle disposizioni di cui ai successivi commi 1-ter e 1-quater.
  1-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  1-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  All'articolo 7, sopprimere il comma 1.