Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) qualora 1 servizi di interesse generale affidati agli enti del terzo settore facciano parte di servizi pubblici, la qualità del servizio erogato deve essere pari o superiore a quella erogata dalla pubblica amministrazione a parità di risorse economiche impiegate dalla medesima p.a. per quel servizio.