Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) prevedere l'obbligo di impiegare per la realizzazione di progetti di utilità sociale i fondi ricevuti nella misura minima del 70 per cento, con facoltà di destinare la sola quota residua ad attività di informazione e propaganda e alle spese di gestione e amministrazione dell'organizzazione.