Al comma 1, lettera d), dopo le parole: e del patrimonio dell'ente aggiungere le seguenti: anche nella fase di scioglimento dell'ente stesso prevedendo l'obbligo di devoluzione ai fini di pubblica utilità o ad altri organismi con finalità analoghe ivi comprese le imprese sociali per le quali sono previste le forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della presente legge.