Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) previsione della potestà delle Regioni e delle Province autonome di istituire forme diverse di servizio civile territoriale, distinto dal servizio civile nazionale, e della delega alle stesse della potestà regolamentare in materia di valutazione dei progetti di servizio civile secondo i criteri generali indicati dalla normativa statale, nonché della gestione e organizzazione del servizio civile universale sui territori.