Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma deve essere assicurato tramite adeguate risorse economiche da individuare dopo una adeguata previsione e pianificazione delle attività da svolgere e delle risorse umane e strumentali necessarie a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.