Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) prevedere il divieto per le fondazioni e le associazioni di erogare somme a titolo di liberalità o di contribuire al finanziamento di iniziative e servizi a titolo gratuito a favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o parlamentari, consiglieri regionali o comunali eletti o candidati.