Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) estendere l'operatività dei Centri di servizio per il volontariato, di cui al successivo articolo 5, comma 1, lettera e), a favore di tutti i soggetti del Terzo settore di cui alla presente legge, prevedendo le opportune integrazioni delle risorse ad essi assegnate dalla normativa vigente.