Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) prevedere una distinta disciplina per le associazioni e le fondazioni, articolata in relazione agli interessi coinvolti, avendo riguardo segnatamente allo scopo, all'attività, al patrimonio dell'ente, ai rapporti interni e con i terzi, stabilendo, altresì, quando tali discipline debbano considerarsi applicabili anche ad altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro.