Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) prevedere strumenti regolatori al fine di assicurare che l'iniziativa economica privata degli enti del Terzo settore come definiti al comma 1 dell'articolo 1, qualora esercitata con finanziamento pubblico e per l'espletamento di servizi pubblici, mantenga a parità di risorse economiche impiegate il medesimo livello di prestazione previsto per quella prestazione se fosse svolta direttamente dalla pubblica amministrazione.