Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) prevedere strumenti regolatori al fine di assicurare che l'iniziativa economica privata degli enti del Terzo settore come definiti al comma 1 dell'articolo 1, qualora esercitata con finanziamento pubblico e per l'espletamento di servizi pubblici, non comporti maggiori oneri per la pubblica amministrazione e/o minore livello nelle prestazioni erogate, qualora effettuata con le medesime risorse economiche che sarebbero state impiegate dalla p.a. per l'erogazione del medesimo servizio.