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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.10.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2616

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/09/2014  [ apri ]
8.10.
inammissibile

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alla Polizia di Stato stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
  2-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dai contratti di locazione di cui al comma 1 dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.
  2-quater. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 2-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 1, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
  2-quinquies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono destinate al finanziamento di misure perequative per il personale della Polizia di Stato.