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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.08.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2616

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/09/2014  [ apri ]
8.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, a decorrere dal 1o gennaio 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale del Comparto della Sicurezza e difesa, e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici.
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'incremento – entro il limite del 5 per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Emana, inoltre, tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 2 miliardi a decorrere dal 2015.
  1-quater. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.