Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una parte delle risorse di cui al presente comma è riservata all'acquisto e alla distribuzione, presso tutte le questure dislocate nel territorio nazionale, del materiale sanitario necessario a tutelare dal contagio di malattie trasmissibili per vie aree e per contatto gli agenti di polizia che, per motivi di servizio, entrino in contatto con stranieri smistati dai luoghi di arrivo nel nostro paese e che non siano stati sottoposti agli accertamenti sanitari e alle procedure identificative previste.