Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:
Art. 7-bis.1. – 1. Nelle ore notturne che precedono il giorno nel quale si svolge una competizione di calcio professionistico l'area che si estende tra le cancellate di ingresso all'impianto sportivo e lo stadio deve essere costantemente illuminata. Negli impianti sportivi di proprietà pubblica il costo per l'illuminazione di cui al precedente periodo è sostenuta nella misura del cinquanta per cento dalla società sportiva organizzatrice della competizione.