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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.13.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2616

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/09/2014  [ apri ]
4.13.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis.
All'articolo 1, secondo periodo, comma 303, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.
  3-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da Enti Pubblici;
   b) al comma 14, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in gestione separata.».