Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, secondo periodo, comma 303, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.
3-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da Enti Pubblici;
b) al comma 14, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in gestione separata.»;
c) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
14-bis. – Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 12 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.