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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.04.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2616

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/09/2014  [ apri ]
4.04.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al fine di prevenire fenomeni di violenza e di intolleranza in ambito sportivo, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono politiche di intervento sociale, rivolte alle situazioni a rischio di violenza, in particolare con il sostegno di iniziative specifiche attivate dal privato sociale o da associazioni di tifosi.