Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
3-ter. Al fine di contribuire ai costi necessari per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni o eventi sportivi, le società sportive professionistiche di calcio, iscritte alle serie di campionato italiano A, B, e C, versano allo Stato una cifra pari a 7 euro nel caso di partite della serie A, di 5 euro nel caso di partite della serie B e di 3 euro nell'ipotesi della serie C, per ciascun biglietto validamente emesso quale titolo per assistere all'evento sportivo.
3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del presente articolo.