Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/09/2014
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2.8.
Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; il divieto non si applica a chi non ha offerto significativo contributo alla condotta, ovvero si sia dissociato dai comportamenti violenti di minaccia o di intimidazione.