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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.17.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2616

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/09/2014  [ apri ]
5.17.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
All'articolo 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La Commissione territoriale ovvero il giudice in caso di impugnazione acquisiscono, anche d'ufficio, le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente che ritengono necessarie ad integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente».