Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) All'articolo 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La Commissione territoriale ovvero il giudice in caso di impugnazione acquisiscono, anche d'ufficio, le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente che ritengono necessarie ad integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente».