Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Sostituire l'articolo 34 del Regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931, con il seguente:
1. Nessuno può trasferire armi o parti di armi sul territorio dello Stato senza preventivo avviso dell'autorità di pubblica sicurezza. L'avviso non è richiesto per i trasferimenti tra soggetti muniti di licenza di cui all'articolo 31.