Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. All'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: «La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha altresì effetto in caso di elezioni contestuali nel comune o ente nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale è candidato.
2. La disposizione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dalle elezioni svolte nell'anno 2014.