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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.07.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2616

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/09/2014  [ apri ]
8.07.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, a decorrere dal 1o gennaio 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale del Comparto della Sicurezza e difesa, e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici.
  Comma 2-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, di conseguire un maggior gettito a decorrere dall'anno 2014 non inferiore a 2 miliardi di euro.