Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo l'articolo 8-ter, è aggiunto il seguente articolo:
8-quater. Le società sportive che partecipano a competizioni sportive tra professionisti devono destinare il 10 per cento dei ricavi iscritti nel bilancio dell'anno precedente ad attività di prevenzione e contrasto della violenza nelle manifestazioni sportive.