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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.02.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2616

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/09/2014  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Divieto di accesso alle discoteche e locali da ballo).

  1. Nei confronti delle persone che, per farne uso personale, all'interno di discoteche o locali da ballo, o nelle zone di pertinenza delle stesse, consumano o ricevono a qualsiasi titolo o comunque detengono sostanze stupefacenti di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, può disporre, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il divieto di accesso nei locali, nonché alle zone, specificamente indicate, di sosta, transito o trasporto di coloro che si recano nei locali stessi.
  2. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74 79 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose all'interno di discoteche o locali da ballo, ovvero che risultano sanzionate per aver commesso condotte integranti illeciti amministrativi di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il questore può disporre, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, il divieto di accesso a detti locali, nonché ai luoghi destinati alla sosta, al transito o al trasporto delle persone che usufruiscono dei servizi del locale.
  3. La questura invia a tutte le discoteche e locali da ballo di competenza territoriale del questore che ha emesso il provvedimento di divieto di accesso, nonché alle questure dell'intero territorio nazionale, l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento interdittivo.
  4. Il divieto di accesso può essere disposto dal questore su segnalazione del responsabile della sicurezza delle discoteche e locali da ballo, di cui all'articolo 2, nei confronti di coloro che pongono in essere una delle condotte di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. Il responsabile della sicurezza delle discoteche e locali da ballo, di cui al comma 13, qualora constati, nell'ambito dell'attività di controllo, la presenza all'interno del locale di una persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di divieto di accesso ai sensi dei commi 1 e 2 ha l'obbligo di darne notizia immediata all'autorità di pubblica sicurezza. Il responsabile della sicurezza delle discoteche e locali da ballo, di cui all'articolo 2, può, altresì, allontanare, in attesa dell'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza, le persone indicate nel precedente periodo nonché le persone che possono essere fonte di turbativa per il normale svolgimento dell'attività nel locale.
  6. L'articolo 187 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, non si applica ai gestori delle discoteche e locali da ballo nel caso in cui il rifiuto delle prestazioni dell'esercizio avvenga nei confronti delle persone nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di divieto di accesso ai sensi dei commi 1 e 2 nonché le persone che possono essere fonte di turbativa per il normale svolgimento dell'attività nel locale.
  7. Il divieto di accesso di cui ai commi 1 e 2 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
  8. Il divieto di accesso di cui ai commi 1 e 2 è revocato o modificato, qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venuti meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
  9. Il contravventore della disposizione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da 3.000,00 (tremila) a 10.000,00 (diecimila) euro. La sanzione è irrogata dal prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con ordinanza ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
  10. Il contravventore della disposizione di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa da 10.000,00 (diecimila) a 50.000,00 (cinquantamila) euro. La sanzione è irrogata dal prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con ordinanza ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
  11. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 75-bis, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  12. Avverso il provvedimento del questore di cui ai commi 1 e 2 è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150. Nel caso di trasgressore minorenne, è competente il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il questore che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Avverso l'ordinanza ingiunzione di cui commi 9 e 10 è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150.
  13. I gestori di discoteche e locali da ballo nominano un responsabile della sicurezza che svolge attività di prevenzione, osservazione e controllo del fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze di stupefacenti e di altri comportamenti illeciti all'interno del locale.
  14. Il responsabile della sicurezza collabora con le Forze di polizia segnalando, in particolare, all'autorità di pubblica sicurezza i nominativi degli autori dei comportamenti di cui ai commi 4 e 5.