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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.8.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2616

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/09/2014  [ apri ]
3.8.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 3- bis sono aggiunti i seguenti:
  3-ter. Una quota non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi è destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi, ed in particolare per la copertura dei costi delle ore straordinarie e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze dell'ordine.
  3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento da parte delle società professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del presente articolo, nonché la determinazione della percentuale di cui al comma 3-ter, anche tenendo conto del diverso livello professionistico.