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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.22.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2616

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/09/2014  [ apri ]
2.22.

  Al comma 1, lettera c) sostituire il comma 8-bis con il seguente:
  8-bis. Decorsi i termini relativi al divieto di cui al comma 1, l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione è richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed è concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.