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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.05. in Assemblea riferita al C. 2616-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2014  [ apri ]
8.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di razionalizzazione della spesa).

  1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alle forze del comparto della pubblica sicurezza stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
  2. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dai contratti di locazione di cui al comma 1 dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.
  3. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 2-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 1, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
  4. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco.