stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.0150. in Assemblea riferita al C. 2616-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2014  [ apri ]
8.0150.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, al fine di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al rinnovo per la parte economica del contratto d'impiego del comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico, si da luogo ad una sessione negoziale presso l'ARAN, volta anche al riconoscimento della parte economica delle progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'incremento – entro il limite del 5 per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Emana, inoltre, tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali eventualmente in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 2 miliardi a decorrere dal 2015.