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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.010. in Assemblea riferita al C. 2616-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2014  [ apri ]
8.010.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».