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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.15. in Assemblea riferita al C. 2616-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2014  [ apri ]
5.15.

  Al comma 1, dopo la lettera b-quater), aggiungere la seguente:
   b-quinquies) l'articolo 35, comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. Il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale è esentato da ogni tributo o tassa ed è proponibile entro trenta giorni dalla notifica della decisione presso il tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'appello in cui ha domicilio il richiedente al momento dell'esame della domanda da parte della Commissione territoriale, prevedendo, sia in primo grado che in appello, l'ascolto del ricorrente che ne ha fatto richiesta con l'ausilio di un interprete di fiducia o nominato d'ufficio. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento della protezione internazionale e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione umanitaria ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».