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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.14. in Assemblea riferita al C. 2616-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2014  [ apri ]
5.14.

  Al comma 1, lettera b) dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
  «3-bis. Quando, sulla base degli elementi forniti in qualunque momento dal richiedente, ovvero sulla base di referti medici o relazioni psicologiche e sociali, si possa ritenere sussistere una condizione di vulnerabilità legata alla possibile sottoposizione del richiedente a torture o a serie violenze o a trattamenti disumani o degradanti, la Commissione territoriale acquisisce e valuta tutta la documentazione disponibile, anche se necessario disponendo prima dell'audizione o sospendendo la stessa, adeguati accertamenti medici e psicologici e può altresì richiedere la presenza di personale qualificato di supporto in sede di colloquio».