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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.13. in Assemblea riferita al C. 2616-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2014  [ apri ]
5.13.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La domanda di protezione internazionale è adottata dopo un colloquio personale svolto dalla Commissione in modo collegiale, salvo che in casi di particolare vulnerabilità l'interessato abbia espressamente chiesto di svolgerlo con i componenti della Commissione del proprio sesso o con un solo componente, sulla base dell'esame di tutta la documentazione pertinente, inviata o acquisita anche d'ufficio da ogni amministrazione pubblica, dall'interessato e da enti e organizzazioni nazionali ed internazionali, anche non governativi».