Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – 1. Al fine di prevenire fenomeni di violenza e di intolleranza in ambito sportivo, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono politiche di intervento sociale, rivolte alle situazioni a rischio di violenza, in particolare con il sostegno di iniziative specifiche attivate dal privato sociale o da associazioni di tifosi.