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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.154. in Assemblea riferita al C. 2616-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2014  [ apri ]
3.154.

  Al comma 1, dopo la lettera c-bis), inserire la seguente:
   c-ter) all'articolo 9, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
  «3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono adottate le disposizioni necessarie a disciplinare le modalità di rimessa dei contributi corrispondenti al valore non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento degli incassi complessivi ottenuti dalle squadre interessate da ciascuna singola manifestazione sportiva e dalla lega di appartenenza delle stesse squadre, calcolati sulle quote dei biglietti venduti e degli introiti, pro quota, degli abbonamenti e dei diritti televisivi concessi, in favore del «Fondo di solidarietà civile» per le «vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive» istituito con legge n. 217 del 2010 di conversione del decreto-legge n. 187 del 2010.