Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di emettere, vendere o distribuire, con qualsiasi modalità, titoli di accesso a soggetti che siano destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6» e dopo le parole: «ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati» sono inserite le seguenti: «, nel corso degli ultimi cinque anni, purché non abbiano già scontato, anche parzialmente, per lo stesso episodio, il provvedimento di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401».