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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.156. in Assemblea riferita al C. 2616-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2014  [ apri ]
2.156.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria, nell'ultimo quinquennio, del divieto di cui al primo periodo, la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere superiore a otto anni».