Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – Dopo l'articolo 3 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis. I titolari di concessioni governative in materia di scommesse sportive non possono essere proprietari di quote, anche minoritarie, di società sportive riconosciute dal Coni, dall'Unire o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato.»