Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La domanda di protezione internazionale è adottata dopo un colloquio personale svolto dalla Commissione in modo collegiale, salvo che in casi di particolare vulnerabilità l'interessato abbia espressamente chiesto di svolgerlo con i componenti della Commissione del proprio sesso o con un solo componente, sulla base dell'esame di tutta la documentazione pertinente, inviata o acquisita anche d'ufficio da ogni amministrazione pubblica, dall'interessato e da enti e organizzazioni nazionali ed internazionali, anche non governativi».