Sostituire il comma 16 con il seguente:
16. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – I giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento sono eletti da ciascuna Camera a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti. Per gli scrutini successivi al decimo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti».