Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: dal Senato della Repubblica aggiungere le seguenti: I giudici nominati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica vengono eletti previo deposito della propria candidatura a membro della Corte costituzionale presso la Segreteria generale del rispettivo ramo del Parlamento, non meno di dieci giorni prima della data in cui le Camere sono convocate per l'elezione. Fino a tre giorni prima della data di convocazione per l'elezione, i candidati, devono essere ascoltati in audizione pubblica, in particolare in ordine al possesso dei titoli richiesti dal comma successivo per la carica.