Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano i trasporti marittimi; la politica commerciale; la conservazione delle risorse biologiche del mare; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; la definizione delle regole di concorrenza; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'organizzazione del mercato interno comunitario; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; la gestione dello spazio unico europeo; le relazioni internazionali dell'Unione europea; l'agricoltura.