Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I giudici di nomina parlamentare sono nominati previa discussione in seduta pubblica, che preceda di non meno di cinque giorni la data dell'elezione. All'elezione dei giudici di nomina parlamentare, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica partecipano cento cittadini estratti a sorte dall'elenco degli aventi diritto al voto per l'elezione dei membri della Camera dei deputati.