Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano i trasporti marittimi; la politica commerciale; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; la gestione dello spazio unico europeo; la protezione dei consumatori; l'agricoltura.