Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la conservazione delle risorse biologiche del mare; la politica commerciale; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; la definizione delle regole di concorrenza; l'ambiente; i trasporti aerei; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; l'agricoltura.