Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la politica commerciale; la definizione delle regole di concorrenza; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'organizzazione del mercato interno comunitario; la gestione dello spazio unico europeo; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; la protezione dei consumatori; l'agricoltura.